Condizioni Generali di Vendita

La società ELISA.DEV, società per azioni semplificata con socio unico (SASU) a responsabilità limitata con capitale di 1 €, iscritta al Registro del Commercio e delle Società (RCS) di Thonon-les-Bains con il numero 984 484 881 e rappresentata dal suo amministratore, il Sig. Joachim IFERGAN, è attiva nella progettazione, pubblicazione, sviluppo e gestione di siti web e applicazioni mobili.

ELISA.DEV ha ideato un approccio specifico offrendo ai propri clienti assistenza da parte dei propri team tecnici, che può includere o meno l'effettiva implementazione di sviluppi (di seguito "I SERVIZI") basati su tecnologie open source basate su Symfony e che richiedono competenze e conoscenze sempre più diversificate.

I team tecnici possono così concentrarsi sul loro core business, ovvero l'implementazione dei loro processi aziendali in un framework software che beneficia del supporto di ELISA.DEV.

Le presenti condizioni generali di vendita (le “CGV”) hanno lo scopo di definire i rispettivi obblighi del CLIENTE e di ELISA.DEV nell’ambito della fornitura dei SERVIZI.

SI DECIDE E SI CONCORDA QUANTO SEGUE:

DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni Generali di Vendita, salvo diversa indicazione, le espressioni e i termini di seguito indicati dovranno essere definiti come segue:

APPLICAZIONE: Applicazione web di proprietà del CLIENTE oggetto dei servizi ELISA.DEV – come definiti nelle CONDIZIONI PARTICOLARI.
CLIENTE: definito nelle CONDIZIONI PARTICOLARI.
CONDIZIONI SPECIALI: condizioni particolari relative alle esigenze manifestate dal CLIENTE.
CONTRATTO: insieme, le presenti Condizioni Generali, le CONDIZIONI SPECIALI.
PARTI: collettivamente, ELISA.DEV e il CLIENTE.

ARTICOLO 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

1.1 – Nell’ambito del presente CONTRATTO, il CLIENTE potrà chiedere a ELISA.DEV di realizzare missioni una tantum o ricorrenti.
ELISA.DEV si impegna a fornire, in buona fede e nel tentativo di soddisfare le esigenze del CLIENTE, i servizi indicati nelle CONDIZIONI SPECIALI.

1.2 – Nel rispetto di quanto previsto, ELISA.DEV si impegna a fare tutto il possibile per:
- verificare, analizzare, progettare e formulare raccomandazioni in merito alle “migliori pratiche” relative allo sviluppo di applicazioni web complesse, con riferimento all’APPLICAZIONE.
- ove applicabile, programmare qualsiasi componente dell'APPLICAZIONE inclusi, ove applicabile e senza limitazioni, script, applicazioni, programmi, siti web, motori di ricerca, motori di gestione di database e altri componenti,
- se necessario, procedere al “debug” dell’APPLICAZIONE,
- ove previsto, installare l'APPLICAZIONE sull'infrastruttura di hosting indicata dal CLIENTE nelle specifiche,
- effettuare, se necessario, test di funzionamento dell'APPLICAZIONE dopo l'installazione, inclusa la compatibilità di visualizzazione degli script con i browser più comuni,
- fornire al cliente al termine dei lavori il codice sorgente e la documentazione relativa alle modifiche apportate all’APPLICAZIONE, il tutto in formato digitale. ELISA.DEV si assicurerà che il programma del CLIENTE venga rispettato il più possibile. Tuttavia, se nel corso del contratto dovesse modificarsi il requisito iniziale o, nell'ambito di una migrazione, dovesse emergere una funzionalità nascosta inizialmente non stimata, la data di consegna finale potrà essere posticipata a data da destinarsi, senza che il CLIENTE possa ottenere alcun risarcimento danni, cosa che egli accetta espressamente.

ARTICOLO 2 – OBBLIGHI GENERALI DELLE PARTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

2.1 – Obblighi del CLIENTE

2.1.1 – Il CLIENTE dovrà garantire di fornire a ELISA.DEV, che assicura la più stretta riservatezza, le informazioni necessarie per l’esecuzione dei suoi servizi e per la migliore comprensione possibile del CLIENTE e delle sue attività, nel formato che sarà stato definito congiuntamente dal CLIENTE ed ELISA.DEV.

2.1.2 – Gli Elementi Informativi devono essere conformi a tutte le leggi e i regolamenti applicabili, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le leggi e i regolamenti in materia di proprietà intellettuale, protezione dei dati e tutela dei minori.

2.1.3 – La fornitura di informazioni da parte del CLIENTE non deve violare alcun obbligo di riservatezza o di non divulgazione e deve consentire a ELISA.DEV di utilizzarle liberamente e senza costrizioni nell’ambito della fornitura dei propri SERVIZI.

2.1.4 – Ove applicabile, il CLIENTE dovrà fornire a ELISA.DEV l’accesso all’infrastruttura che gli consenta di effettuare test operativi dell’APPLICAZIONE nelle versioni alpha e beta una volta installata sull’infrastruttura di hosting.

2.1.5 – Il CLIENTE effettuerà inoltre test di versione beta sull’infrastruttura dell’APPLICAZIONE e comunicherà commenti ed eventuali suggerimenti, nell’ambito di un report di test, che consentano di correggere o migliorare l’APPLICAZIONE.

2.1.6 – Salvo in caso di forza maggiore, pericolo, urgenza o risoluzione anticipata del presente CONTRATTO, il CLIENTE dovrà garantire di fornire a ELISA.DEV un feedback in merito a tutti i servizi eseguiti da ELISA.DEV entro un termine massimo di 2 settimane dalla consegna.

2.1.7 – Il CLIENTE dovrà pagare il prezzo dei SERVIZI forniti da ELISA.DEV, saldare il prezzo di qualsiasi servizio complementare o aggiuntivo di cui dovesse aver bisogno durante l’esecuzione del presente CONTRATTO e rimborsare i costi sostenuti, in conformità con i termini del presente CONTRATTO.

2.1.8 – Ove applicabile, il CLIENTE dovrà fornire a ELISA.DEV l’accesso al server (o all’area appropriata dello stesso), affinché ELISA.DEV possa procedere all’installazione dell’APPLICAZIONE.

2.1.9 – Ove applicabile, il CLIENTE dovrà fornire a ELISA.DEV le specifiche proprie del server, in particolare quelle relative al funzionamento e all’installazione dei linguaggi di scripting, e, se necessario, ottenere l’autorizzazione dal proprietario del server per l’installazione di tali script.

2.1.10 – Il CLIENTE è l’unico responsabile del contenuto dell’APPLICAZIONE e di qualsiasi danno che possa derivare dal suo utilizzo o dalla sua visualizzazione.

2.2 – Obblighi di ELISA.DEV

2.2.1 – ELISA.DEV si impegna a fornire i servizi in modo professionale, tenendo conto dello stato dell’arte e secondo le pratiche professionali, e secondo le esigenze espresse dal CLIENTE.

2.2.2 – L’APPLICAZIONE deve essere programmata nel linguaggio fornito entro le specifiche determinate dal CLIENTE o con l’accordo del CLIENTE.

2.2.3 – Ove applicabile, il test delle versioni beta e finale dell’APPLICAZIONE include la verifica del corretto funzionamento nell’ambiente tecnico che sarà quello del server su cui l’applicazione Web sarà accessibile a terzi.

2.2.4 – ELISA.DEV si impegna a progettare ed eseguire i SERVIZI oggetto del presente CONTRATTO con mezzi propri nonché con quelli di eventuali società affiliate, salvo avvalersi dell’assistenza di soggetti preventivamente approvati dal CLIENTE.

2.2.5 – ELISA.DEV dovrà garantire, in generale, che i suoi dipendenti, fornitori, collaboratori, subappaltatori, se del caso, nonché tutti i terzi che potrebbero essere tenuti ad assisterla nel suo compito, rispettino pienamente le disposizioni del presente CONTRATTO, in particolare in materia di proprietà intellettuale e riservatezza.

2.2.6 – ELISA.DEV deve garantire che i componenti software funzionino nel modo più fluido possibile, nel rispetto delle limitazioni hardware e software.

2.2.7 – Nel caso in cui ELISA.DEV sia tenuta a trattare dati personali di produzione nell’ambito dei compiti delegati dal CLIENTE, ELISA.DEV si impegna, in particolare, a rispettare, ove opportuno, le disposizioni di legge relative all’uso di tali file e in particolare:
- conservare tali dati per il tempo necessario al raggiungimento di tali finalità
- adottare tutte le precauzioni necessarie per preservare la sicurezza dei dati ed in particolare per evitare che gli stessi siano distorti, danneggiati o comunicati a terzi estranei.

2.3 – Prove e ricevute di consegna

A seconda della natura degli sviluppi realizzati da ELISA.DEV, l'ambito dei test necessari per il corretto funzionamento di questo lavoro sarà definito con il CLIENTE.
ELISA.DEV dovrà effettuare i test così definiti prima di mettere in produzione le modifiche apportate all'APPLICAZIONE e verificare il funzionamento di quest'ultima secondo il piano di test inizialmente validato sia a livello funzionale che a livello tecnico, in particolare per quanto riguarda la qualità del codice sorgente aggiunto e/o modificato.

2.4 – Modalità di esecuzione

I SERVIZI forniti da ELISA.DEV saranno generalmente svolti a distanza, presso i locali di ELISA.DEV, al di fuori delle mura delle strutture del CLIENTE. Tuttavia, missioni una tantum che richiedono una presenza in loco potranno essere svolte anche presso le strutture del CLIENTE, previo pagamento delle spese di viaggio e con l'inclusione del tempo di viaggio nel prezzo dei SERVIZI.

ARTICOLO 3 - PROPRIETÀ INTELLETTUALE

3.1 – Il contenuto dell’APPLICAZIONE non deve violare alcun diritto di proprietà intellettuale, patrimoniale o morale, che terzi potrebbero rivendicare.

3.2 – Diritti di proprietà intellettuale del CLIENTE

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, sia patrimoniali che morali, relativi ai contenuti e alle informazioni fornite dal CLIENTE appartengono a quest'ultimo, fatti salvi gli eventuali diritti di proprietà intellettuale, sia patrimoniali che morali, che possano appartenere a terzi e per i quali abbiano ottenuto le necessarie cessioni di diritti o autorizzazioni.
L'utilizzo di tali contenuti e informazioni da parte di ELISA.DEV è limitato alla progettazione e all'implementazione delle modifiche apportate all'APPLICAZIONE secondo le condizioni previste nei termini del presente CONTRATTO.

3.3 – Il presente CONTRATTO non concede a ELISA.DEV alcun diritto di proprietà intellettuale sull’APPLICAZIONE e sugli elementi che la compongono, i quali rimangono e divengono, con l’avanzare dello sviluppo, di proprietà esclusiva e totale del CLIENTE.

A ELISA.DEV è vietato utilizzare gli scritti, i suoni, le immagini, le sequenze video, in qualsiasi formato, nonché i software, le applicazioni, le utilità e i database che il CLIENTE ha creato o per i quali detiene i diritti, per scopi diversi da quello di sua competenza. 
A fronte del pagamento del prezzo dei suoi servizi e di qualsiasi servizio aggiuntivo o complementare che possa essere richiesto dal CLIENTE durante l'esecuzione del presente CONTRATTO, ELISA.DEV cede in esclusiva al CLIENTE, per qualsiasi tipo di sfruttamento, i diritti di proprietà intellettuale o industriale, compresi i diritti relativi allo sfruttamento dei marchi, i diritti di proprietà letteraria e artistica, in particolare i diritti di riproduzione, rappresentazione e adattamento, i diritti su software o file informatici, i diritti sui contenuti dei database, noti come "diritti sur generis" relativi all'APPLICAZIONE Web. ELISA.DEV rinuncia al diritto di invocare, in particolare in caso di successiva modifica dell'APPLICAZIONE, i diritti acquisiti durante lo sviluppo di detto prodotto.

3.4 – Il trasferimento previsto nel comma precedente sarà effettuato per tutta la durata della tutela della proprietà intellettuale, artistica e industriale e per tutto il mondo.

È espressamente convenuto che, ove necessario, il prezzo del trasferimento dei suddetti diritti di proprietà industriale ed intellettuale sia compreso nel prezzo fisso definito nell'articolo 11 del presente contratto.
Il presente trasferimento di proprietà non si applica ai metodi, agli strumenti, alle altre opere intellettuali nonché ai componenti software aventi un ambito essenzialmente tecnico (vale a dire: non specifici per le esigenze del CLIENTE) che ELISA.DEV sarebbe tenuta a utilizzare nell'ambito della corretta esecuzione della missione, che sono e rimangono di proprietà di ELISA.DEV.

ARTICOLO 4 – IMPEGNO DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE

4.1 – ELISA.DEV riconosce che alcune informazioni fornite e da fornire dal CLIENTE hanno o possono avere importanza strategica e pertanto costituiscono segreti industriali e commerciali.

4.2 – Per tutta la durata del presente CONTRATTO e per un periodo di 1 (anno) anni dopo la sua scadenza, risoluzione o più in generale fine, fatta eccezione per gli elementi informativi di pubblico dominio, ELISA.DEV si impegna nei confronti del CLIENTE a:
- mantenere la riservatezza e non divulgare le informazioni,
- attuare tutte le misure utili ed efficaci per preservare la riservatezza degli elementi informativi,
- non comunicare o utilizzare per conto proprio o per conto terzi gli elementi informativi, sia a titolo professionale che privato, a titolo oneroso o volontario,
- adottare misure utili ed efficaci per garantire che le persone collegate a ELISA.DEV che vengono a conoscenza delle informazioni di cui sopra mantengano la riservatezza delle informazioni.

Tuttavia, il CLIENTE autorizza espressamente ELISA.DEV a menzionare il suo nome, nonché il suo logo e il suo marchio nella sua lista di referenze commerciali. Inoltre, il CLIENTE riconosce che ELISA.DEV potrà rivelare a terzi l'esistenza del presente CONTRATTO e tutto o parte della missione affidatale.
Resta inteso, tuttavia, che per qualsiasi operazione promozionale commerciale o per qualsiasi utilizzo che menzioni informazioni di natura commerciale, industriale, tecnica o finanziaria comunicate dal CLIENTE, o di cui sarebbe venuto a conoscenza durante l'esecuzione del presente CONTRATTO, ELISA.DEV si impegna a richiedere l'autorizzazione al CLIENTE che la concederà o la rifiuterà, specificandone i motivi.
Tale richiesta di autorizzazione viene effettuata con qualsiasi mezzo, avendo il CLIENTE 15 (quindici) giorni di tempo dalla richiesta di autorizzazione per dare il proprio consenso o rifiutarlo. In mancanza di risposta da parte del CLIENTE al termine di tale termine, si ritiene che il CLIENTE abbia accettato.
ELISA.DEV si vieta di farne qualsiasi uso diverso da quello sopra menzionato e in particolare di trasmetterle a terzi, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.

ARTICOLO 5 – INDIPENDENZA RECIPROCA

Le PARTI restano professionisti indipendenti e sono vincolate solo dal titolo e dalle condizioni del presente CONTRATTO.
Le disposizioni del presente CONTRATTO non possono in alcun modo essere interpretate come costitutive di alcuna partnership tra le PARTI, né di alcun mandato, né di alcuna subordinazione, né di alcuna solidarietà.

ARTICOLO 6 – COLLABORAZIONE – COOPERAZIONE

Le PARTI si impegnano, ai sensi degli articoli 1103, 1104 e 1194 del Codice Civile, ad attuare mezzi ragionevoli affinché l'esecuzione del CONTRATTO avvenga in buone condizioni e che i vincoli contrattuali si adattino all'evoluzione della domanda del CLIENTE. La collaborazione richiede contatti frequenti, sia con tutti i mezzi di telecomunicazione per lo scambio di informazioni, sia mediante riunioni alle quali le PARTI dovranno partecipare, tenendo conto della loro reciproca disponibilità e alle condizioni previste nel presente CONTRATTO.

ARTICOLO 7 – DICHIARAZIONI E GARANZIE

7.1 – ELISA.DEV dichiara e garantisce al CLIENTE che adotterà tutti i mezzi per:
- fornire i propri servizi in modo professionale ed efficiente, nel rispetto delle regole generalmente riconosciute,
- rispettare tutte le specifiche relative ai SERVIZI che deve fornire, come determinato dal CLIENTE,
- rispettare i diritti di proprietà intellettuale detenuti da terzi sugli strumenti di sviluppo che utilizzerà e sugli elementi che progetterà utilizzando qualsiasi strumento,
- non utilizzare, se non ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente CONTRATTO, alcuna informazione riservata o alcun segreto affidato da terzi, ed in particolare da un cliente del CLIENTE, senza aver ricevuto la preventiva ed espressa autorizzazione di quest'ultimo,
- che tutti gli sviluppi realizzati siano conformi alle leggi, ai regolamenti e alle principali norme applicabili, in particolare in materia di proprietà intellettuale, libertà pubbliche e comunicazione,

7.2 – Il CLIENTE dichiara e garantisce a ELISA.DEV che:
- la DOMANDA non conterrà alcun elemento che possa essere collegato in particolare alla pedofilia, a pratiche caratterizzanti un attentato alla dignità umana, all'odio razziale o alla xenofobia, alla promozione del terrorismo o della violenza, alla fabbricazione di esplosivi, alla fabbricazione o distribuzione di stupefacenti o di sostanze illegali o illecite, agli incitamenti alla sedizione o all'opposizione al funzionamento delle istituzioni pubbliche,
- conosce la rete internet, le sue caratteristiche, i suoi limiti,
- ha garantito che i servizi forniti da ELISA.DEV sono tali da soddisfare le sue esigenze,
- sa ed è consapevole che le trasmissioni di dati sulla rete Internet beneficiano solo di una relativa affidabilità tecnica, poiché circolano su reti eterogenee con caratteristiche tecniche e capacità diverse, e che ELISA.DEV non può essere ritenuta responsabile per questi pericoli,
- sa ed è consapevole che le reti utilizzate a volte sono sature in certi momenti della giornata,
- sa ed è consapevole che i dati che circolano sulla rete Internet non sono protetti contro possibili appropriazioni indebite e che pertanto la comunicazione di password, codici riservati e, più in generale, di informazioni riservate o sensibili è effettuata a suo esclusivo rischio e pericolo.
- è titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale che consentono lo sfruttamento regolare dell'APPLICAZIONE, in conformità a quanto previsto nel presente CONTRATTO,

ARTICOLO 8 – RESPONSABILITÀ

In conformità con il diritto comune, ciascuna PARTE è responsabile nei confronti dell'altra PARTE per danni di qualsiasi natura derivanti dall'adempimento dei propri obblighi contrattuali derivanti dal CONTRATTO.
Tuttavia, ELISA.DEV non è responsabile per danni indiretti per perdita di profitti, perdita di dati o costi di acquisizione di prodotti o servizi sostitutivi, o per eventuali danni speciali, incidentali o indiretti.
Ogni azione intrapresa nei confronti del CLIENTE da terzi (in particolare dai suoi clienti) costituisce un danno indiretto e non dà pertanto luogo ad alcun indennizzo.
In generale, il CLIENTE garantisce espressamente ELISA.DEV contro qualsiasi ricorso di qualsiasi natura, proveniente da qualsiasi utente o da terzi, e contro qualsiasi azione o pretesa che potrebbe essere intentata contro ELISA.DEV rispetto al contenuto dell'APPLICAZIONE, al suo utilizzo da parte sua o di terzi, e più in generale rispetto al servizio oggetto del presente CONTRATTO.
In caso di controversia relativa al servizio gestito dal CLIENTE, ELISA.DEV si riserva il diritto di sospendere unilateralmente il presente CONTRATTO fino alla risoluzione della controversia, cosa che il CLIENTE accetta espressamente.

ARTICOLO 9 – GARANZIA CONTRATTUALE

Fatte salve le garanzie legali eventualmente applicabili in base alle condizioni del diritto comune, ELISA.DEV fornirà al CLIENTE una garanzia contrattuale sulle modifiche apportate all'APPLICAZIONE effettuate nell'ambito del CONTRATTO.
La durata della presente garanzia contrattuale è di 1 (un) mese dalla consegna da parte di ELISA.DEV dello sviluppo in questione (di seguito: il “PERIODO DI GARANZIA”).
Durante il PERIODO DI GARANZIA, ELISA.DEV dovrà indagare sulla causa dei malfunzionamenti bloccanti segnalati dal CLIENTE e porvi rimedio nel caso in cui i SERVIZI eseguiti siano effettivamente la causa di tali malfunzionamenti.
ELISA.DEV garantisce che gli elementi, i servizi e le funzionalità messi a disposizione del CLIENTE siano conformi alle indicazioni e alle specifiche annunciate e possano essere utilizzati come tali.
ELISA.DEV garantisce al CLIENTE che i SERVIZI forniti da ELISA.DEV nell'ambito del CONTRATTO o gli strumenti utilizzati da ELISA.DEV non costituiscono una violazione dei diritti di proprietà industriale o intellettuale o di altri diritti appartenenti a terzi.
ELISA.DEV garantisce inoltre il CLIENTE contro qualsiasi ricorso o azione che dovesse essere intentata da persone fisiche o giuridiche che, pur non avendo partecipato allo sviluppo o alla produzione, potessero far valere un qualsivoglia diritto su tutto o parte dell'APPLICAZIONE.

ARTICOLO 10 – CONDIZIONI FINANZIARIE

10.1 – Prezzo dei SERVIZI

A fronte dei servizi svolti da ELISA.DEV, il CLIENTE pagherà a ELISA.DEV a fine mese l'importo previsto per i giorni (o ore) di servizio svolti man mano che i lavori procedono.
Si ritiene che una giornata lavorativa sia composta da 7 ore e 30 minuti. Il tempo di lavoro verrà registrato mediante uno strumento messo a disposizione dal CLIENTE o da ELISA.DEV. Per la massima trasparenza, l’utilizzo di questo strumento sarà a discrezione del CLIENTE.
L'importo al netto delle imposte del prezzo dei servizi al giorno è di 550 EUR per ogni giorno lavorato.
L'importo al netto delle imposte del prezzo dei servizi per ora lavorata è di 75 EUR.
Se la prestazione non è imponibile in Francia ma in Svizzera, la società ELISA.DEV non è soggetta ad IVA in Svizzera, la transazione beneficia di un'esenzione IVA ai sensi dell'articolo 259 1° del CGI, o dell'articolo 44 della direttiva 2006/112/CE o di altri articoli in caso di eccezioni. L’IVA svizzera sarà pagata tramite autotassazione dal CLIENTE svizzero.
Ogni incidente o ritardo nel pagamento alla scadenza stabilita comporterà automaticamente l'applicazione di una penale di mora pari al 10% nonché la fatturazione delle spese finanziarie e di recupero, ferma restando la sospensione e/o risoluzione del CONTRATTO, che il CLIENTE accetta espressamente e senza riserve.
In caso di mancato pagamento relativo allo sviluppo di una componente dell'APPLICAZIONE, questa rimane di proprietà di ELISA.DEV, che si riserva il diritto di sospendere o eliminare il lavoro svolto, senza che tale sospensione dia luogo ad alcun indennizzo a favore del CLIENTE.
Qualora il progetto venga sospeso, ove applicabile, per 2 mesi consecutivi a causa della mancata fornitura da parte del CLIENTE di elementi necessari alla corretta esecuzione del CONTRATTO o della mancata convalida dei risultati entro i termini indicati da ELISA.DEV, quest'ultima si riserva il diritto di fatturare il progetto secondo il suddetto calendario senza tenere conto dell'avanzamento dei lavori.

10.2 – Modalità di pagamento

Le fatture ELISA.DEV sono pagabili al ricevimento e senza ritardo (scadenza 10 giorni lavorativi) sul conto che verrà indicato da ELISA.DEV al CLIENTE.

ARTICOLO 11 – CLAUSOLA DI DISAGIO

Nel caso in cui i dati su cui si basa il presente CONTRATTO vengano modificati in misura tale che una o l'altra DELLE PARTI incontri gravi e imprevedibili difficoltà, le stesse si consulteranno e dovranno dimostrare reciproca comprensione al fine di apportare le modifiche che risultino necessarie a seguito di circostanze non ragionevolmente prevedibili alla data di conclusione del presente contratto, affinché rinascano le condizioni di un equo accordo. La PARTE che ritiene soddisfatte le condizioni di cui al comma precedente dovrà darne comunicazione all'altra PARTE mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando la data e la natura dell'evento/degli eventi che hanno dato origine al cambiamento da essa lamentato, calcolando l'importo del danno finanziario attuale o futuro e formulando una proposta di indennizzo per porre rimedio a tale cambiamento. Ogni notifica effettuata oltre 12 (dodici) giorni dopo il verificarsi dell'evento dalla parte che ha avviato la notifica non avrà alcun effetto.

ARTICOLO 12 – CAMBI – PROVE – NOTIFICHE

Le PARTI convengono che:
• lo screenshot del messaggio elettronico,
• la stampa su carta del messaggio elettronico dal software di messaggistica consente di costituire una prova valida del contenuto degli scambi.
La nullità, la decadenza, la mancanza di efficacia vincolante o l'inapplicabilità di una qualsiasi delle clausole del presente CONTRATTO non comporta la nullità, la decadenza, la mancanza di efficacia vincolante o l'inapplicabilità delle altre clausole, che conserveranno tutti i loro effetti.
Fatto salvo quanto precede, qualsiasi comunicazione richiesta ai sensi del presente CONTRATTO dovrà essere effettuata tramite messaggio elettronico. Tuttavia, le PARTI possono, di comune accordo, concordare di sostituire la/le clausola/e invalidata/e.
Le PARTI adottano tutte le misure di sicurezza per garantire la disponibilità, l’integrità e la riservatezza dei file di posta elettronica inviati tramite Internet.
Allo stesso tempo, mettono in atto tutte le misure utili, come firewall e software antivirus regolarmente aggiornati e correttamente configurati, per proteggersi nel modo più efficace possibile da intrusioni, attacchi e diffusione di virus, al fine di garantire la disponibilità, l'integrità e la riservatezza dei file di posta elettronica ricevuti.
Le PARTI custodiranno nel modo più idoneo e sicuro possibile tutti i messaggi trasmessi relativi all'oggetto del presente CONTRATTO.

ARTICOLO 13 – EFFETTO – DURATA

13.1 – Il presente CONTRATTO entra in vigore il giorno della sua sottoscrizione da entrambe le PARTI.

13.2 - Il presente CONTRATTO può essere rescisso in qualsiasi momento da entrambe le PARTI, con preavviso di un (1) mese.

13.3 - Il presente CONTRATTO potrà essere risolto anche qualora una delle PARTI non adempia a uno qualsiasi dei propri obblighi.
La risoluzione avrà effetto entro trenta (30) giorni dal ricevimento della comunicazione formale di rimedio alla risoluzione o entro qualsiasi termine più breve previsto nel presente CONTRATTO, e a condizione che non vi sia azione da parte della PARTE inadempiente entro tale termine.

ARTICOLO 14 - MODIFICA DEL CONTRATTO – COMPLETEZZA DEGLI IMPEGNI

Il presente CONTRATTO potrà essere modificato solo mediante un emendamento firmato da entrambe le PARTI.
È formalmente convenuto che qualsiasi tolleranza o rinuncia da parte di una delle PARTI, nell'applicazione di tutti o di parte degli impegni previsti nel presente CONTRATTO, qualunque sia la loro frequenza e durata, non potrà costituire una modifica del presente contratto, né generare alcun diritto.
Il presente CONTRATTO rappresenta la totalità degli impegni esistenti tra le PARTI.
Essa sostituisce ed annulla ogni precedente impegno orale o scritto relativo all'oggetto del presente CONTRATTO.

ARTICOLO 15 – SEPARABILITÀ DELLE CLAUSOLE

La nullità, la decadenza, la mancanza di efficacia vincolante o l'inapplicabilità di una qualsiasi delle clausole del presente CONTRATTO non comporta la nullità, la decadenza, la mancanza di efficacia vincolante o l'inapplicabilità delle altre clausole, che conserveranno tutti i loro effetti.
Tuttavia, le PARTI possono, di comune accordo, concordare di sostituire la/le clausola/e invalidata/e.

ARTICOLO 16 – LEGGE APPLICABILE – LINGUA DEL CONTRATTO

Il presente CONTRATTO è soggetto alla legge francese, ad esclusione di qualsiasi altra legislazione.
Qualora il presente CONTRATTO sia redatto in più lingue, farà fede solo la versione francese.

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE

Al fine di trovare congiuntamente una soluzione ad ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell’esecuzione del presente CONTRATTO, le PARTI convengono di incontrarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento, notificata da una delle due parti, oppure di un messaggio elettronico firmato digitalmente.
Se, trascorso un ulteriore periodo di trenta (30) giorni, le PARTI non riescono a concordare un compromesso o una soluzione, le PARTI possono sottoporre la controversia ai tribunali francesi di diritto comune.